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SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 4/2021, ha fornito indicazioni relative alle novità introdotte dal D.L. 146/2021 in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, se disposta per le violazioni in materia di salute e sicurezza tipizzate nell’allegato I del D.Lgs. 81/2008. In particolare, l’INL, con la circolare in commento, specifica per ciascuna fattispecie gli elementi che fanno scattare la sospensione.

 

Mancata elaborazione del DVR

Qualora sia contestata la custodia del Documento di Valutazione dei Rischi in luogo diverso, il provvedimento di sospensione sarà disposto con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione: solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR.

 

Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione

Si applica la sospensione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione, oggetto inoltre di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano.

 

Mancata formazione ed addestramento

Si applica la sospensione solo se è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento, e in particolare:

·     utilizzo di attrezzatura da lavoro (articolo 73, in combinato disposto con articolo 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012);

·     utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito (articolo 77, comma 5);

·     sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (articolo 116, comma 4);

·     lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio;

·     trasformazione di ponteggi (articolo 136, comma 6);

·     formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi (articolo 169).

Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, potrà essere contestata l’ulteriore causa di sospensione relativamente all’obbligo di formazione e di addestramento solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti entrambi gli obblighi: in caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, e della visita medica, ove obbligatoria.

 

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile

Si applica la sospensione nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il Rspp, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio e alla nomina del Rspp, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del Rspp.

 

Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Si applica la sospensione solo nel caso in cui non sia stato elaborato il Pos di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), D.Lgs. 81/2008.

L’elaborazione del Pos può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Pos.

 

Altri casi di sospensione dell’attività

La L. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del D.L. 146/2021, c.d. Decreto Fisco-Lavoro, ha previsto all’art. 13 misure a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riguardo alla sospensione dell’attività, sostituendo l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

La sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro, da parte degli ispettori del lavoro, che almeno il 10% (anziché 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Rimane il divieto di adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare sia l’unico occupato dall’impresa.

Congiuntamente al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, l’INL potrà imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.

L’INL adotta il provvedimento di sospensione immediatamente, in sede di accertamento, o su segnalazione di altre Amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale

 

 

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10/01/2022